
Il Comitato Regionale CONI di Basilicata e la Scuola Regionale dello Sport, in linea con le indicazioni nazionali della Scuola dello Sport e con la programmazione regionale del 2016, presentano il corso sugli aspetti fiscali, civilistici e giuridici.
Il corso, che si terrà il 10 novembre 2016 nel Salone d' Onore del CONI CR Basilicata - via Appia, 208 - ha come obiettivo di informare, di formare e di aggiornare gli esperti del settore (consulenti fiscali e legali) ma anche i dirigenti e gli operatori delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del territorio lucano, che desiderano approfondire le argomentazioni in materia sportiva.

D’ intesa con l’ Area Affari Legislativi del CONI si pubblica il monitoraggio dell’ attività legislativa e parlamentare relativa ai mesi di agosto e settembre 2016

A seguito dell'avvio del “Progetto nazionale Sport di Classe per la scuola primaria anno scolastico 2016/2017” in conformità con la Nota MIUR prot. n° 6911 del 21.09.2016, si pubblicano gli elenchi graduati provvisori dei TUTOR che hanno presentato la domanda per la Regione Basilicata.
Elenco graduato provvisorio Tutor Basilicata
Elenco graduato provvisorio Tutor provincia PZ
Elenco graduato provvisorio Tutor provincia MT
Ricordiamo che eventuali reclami possono essere presentati entro il 25 ottobre 2016 all’ Organismo Regionale per lo Sport a Scuola all’ indirizzo PEC dell’ Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata così come specificato dall’ art. 4 capoverso 7 dell’ avviso pubblico per ricerca di Tutor sportivi scolastici.

“Individuare, selezionare e gestire il talento nello sport - Sviluppo sostegno e valorizzazione"
Il Comitato Regionale CONI di Basilicata e la Scuola Regionale dello Sport, in collaborazione con la Federazione Medico Sportiva Italiana di Basilicata, con il presente evento, che rientra nella programmazione 2016, mirano ad informare e guidare gli operatori del mondo sportivo territoriale, lungo il percorso che dalla scoperta conduce alla manifestazione del talento, il cui sviluppo rappresenta “uno snodo critico per le Associazioni/Società e per le Federazioni Sportive”.
Per gli allenatori la problematica più complessa, ma nello stesso tempo affascinante, è quella della ricerca dei giovani talenti. In tale ottica si inserisce il presente convegno, per aiutare a spianare la strada ai formatori che porta alla selezione, alla identificazione, alla gestione e alla valorizzazione dei talentuosi atleti lucani.
Individuare con largo anticipo colui (il futuro campione) che potrà raggiungere risultati di alto livello in uno sport, significa poter favorire uno sviluppo e un sostegno qualitativo per raggiungere elevati livelli prestativi in età evoluta, passando attraverso la corretta maturazione psico-fisiologica e la relativa consacrazione della definitiva rivelazione.
Un processo lungo che vede coinvolti con un ruolo estremamente decisivo tutti gli attori (famiglia, allenatori, compagni) e le figure (enti, scuole, organizzazioni sportive, ambiente sociale) che gravitano attorno alla centralità dell’atleta.
Gli interventi dei relatori, sono volti a stimolare una riflessione costruttiva su come le capacità e le competenze che si acquistano apprendendo e praticando lo sport (competitivo e non) possano diventare capacità, competenze e veri e propri talenti per affrontare la vita quotidiana, dalla scuola, al lavoro, alle relazioni, in modo trasversale.
La Scuola Regionale dello Sport di Basilicata offre la possibilità, non solo di scoprire le giovani eccellenze, ma di sostenere le associazioni/società e federazioni sportive per migliorare la professionalità e il livello culturale attraverso la sperimentazione e la formazione dei quadri tecnici e dirigenziali.
scarica qui il programma

Emanate nuove disposizioni in tema di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, di pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e dei relativi importi, delle modalità di rendicontazione e di pubblicazione dei rendiconti, delle modalità di recupero dei contributi erogati. Resta al 30 settembre il termine ultimo per la "remissione in bonis".
importanti novità in materia di riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a seguito della registrazione alla Corte dei Conti, in data 26 luglio 2016, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nella utilizzazione di tale beneficio, in attuazione al comma 154, articolo l della legge 23.12.2014, n.190, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.185 del 9.8.2016, essendone stata avvertita la necessità di rivedere nel suo complesso la relativa disciplina.
ADEMPIMENTI
innanzitutto, il richiamato D.P.C.M. dispone in materia di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti per l'ammissione al riparto prevedendo che esplichino effetti anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di prima iscrizione:
- sia la iscrizione al riparto della quota del cinque per mille
- sia la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ogni caso sussistendone il rispetto dei requisiti necessari per l'accesso al al beneficio.
Ne consegue che gli Enti, non più tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, saranno inseriti in un apposito elenco che verrà integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web dell’ agenzia delle Entrateentro il31 marzodiognianno.
Entro il successivo 20 maggio, qualora fossero rilevati errori o fossero intervenute variazioni sui dati precedentemente comunicati, il rappresentante legale, o suo delegato, dell'Ente interessato, può farli valere presso la Direzione Regionale dell’ Agenzia delle Entrate territorialmente competente in ragione della sede legale dell'Ente stesso.
In particolare viene disposto che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa alla persistenza dei requisiti per l'accesso al beneficio perde efficacia in caso di variazione del rappresentante legale dell'Ente;
l'Ente decade quale beneficiario del riparto, qualora il nuovo rappresentante legale non provveda a sottoscrivere e trasmettere (ai sensi degli articoli da 2 a 6 D.P.C.M. 23.4.2010 un a nuova dichiarazione con indicazione della:
- data della sua nomina;
- data di iscrizione dell' ente alla ripartizione del contributo
Inoltre, ai sensi e per gli effetti della nuova disposizione è ora stabilito che nel caso di perdita dei requisiti;
Il rappresentante legale dell'Ente deve sottoscrivere e trasmettere alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio la revoca dell'iscrizione, con le modalità previste per quest'ultima.
In assenza di tale adempimento e qualora l'Ente avesse indebitamente percepito il contributo, l’ Amministrazione Finanziaria provvede al suo recupero.
Inoltre, la disposizione integra tale previsione disponendo che il recupero può avvenire qualora il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario e, in ogni caso, esso comporta:
- l'obbligo da parte dell 'Ente beneficiario di riversare all'Erario, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento con iquale si contesta l'indebita riscossione, l’ ammontare percepito,in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ISTAT di inflazione, con riferimento ai prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati,maggiorato degli interessi determinati in ragione del tasso legale,con decorrenza dalla data di erogazione del contributo;
- la riscossione coattiva,secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dei contributi e dei relativi accessori, rivalutazione ed interessi qualora l'Ente non ottemperasse al versamento di quanto dovuto all'erario nei termini previsti.
Infine si ricorda che il recupero dei contributi erogati può avvenire, oltre che per la perdita dei requisiti, anche quando:
- l'Ente ha fornito dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
- ne lcaso di erogazione di contributi di importi pari o superioria Euro 20.000,00 non è stato redatto il rendiconto,ovvero per la sola mancata trasmissione degli ulteriori documenti richiesti, anche successivamente dalla Amministrazione Finanziaria in fase di controllo,anche a campione;
- nel caso di erogazione di contributi di importi inferiori ad Euro 20.000,00 i beneficiari che, pur essendo tenuti alla formazione del rendiconto ,da redigersi comunque entro un anno dalla ricezione dell'importe e da conservarsi per dieci anni,non hanno l'obbligo di trasmetterlo ma non ottemperano alla richiesta da parte delle Amministrazioni competenti del suo invio;
- successivamente all'erogazione del contributo,l'Ente si è sciolto o,quanto meno,ha cessato l'attività che dava diritto al beneficio.
ELENCHI
Altro importante intervento normativa riguarda il nuovo adempimento, questa volta a carico delle Amministrazioni erogatrici del contributo del cinque per mille, che ora sono tenute alla pubblicazione degli elenchi in apposita sezione del proprio sito web:
a) dei soggetti beneficiari, della data di erogazione e del relativo importo entro tre mesi dalla erogazione del contributo;
b) dei rendiconti e delle relazioni illustrative trasmessi dagli Enti che hanno ricevuto il contributo, entro un mese dalla ricezione.
RENDICONTI
Inoltre, il richiamato D.P.C.M .7.7.216 interviene in modo rilevante anche in materia di rendicontazione:
- confermando l'obbligo di redazione di apposito rendiconto anche per ibeneficiari di importi inferiori a euro20.000,00 dal quale risultino:
- i dati identificativi dell'Ente beneficiario,tra cui la denominazione sociale,la sedelegale,scopidell'attivitàsocialeed indirizzodipostaelettronica;
- le generalità e gli altri dati identificativi del rappresentante legale dell'Ente;
- l'anno finanziario di erogazione di riferimento del contributo,la data di percezione e l'importo effettivamente percepito;
- l'indicazione dettagliata con relativa correlazione agli obiettivi statutari di ogni singola voce di spesa a qualsiasi titolo sostenuta per il funzionamento dell'Ente beneficiario: in particolare la rilevazione delle spese relative alle risorse umane e in generale quell esostenute per l'acquisto di beni e servizi riconducibili alle finalità e dagli scopi istituzionali dell' Ente stesso;
- le specifiche informazioni circa eventuali accantonamenti di somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali con l' obbligo di rendicontazione delo loror impiego negli anni finanziari successivi
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B. disponendo che il rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa deve:
- evidenziare con chiarezza la destinazione delle somme percepite:
- redigere il tutto utilizzando il modulo disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’ indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Modulistica.aspx .
Così come evidenziato nelle premesse, con il richiamato D.P.C.M. viene stabilito che a partire dall'anno finanziario 2017, l'iscrizione al riparto e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà esplicano effetti anche per gli esercizi finanziari successivi a quelli di prima iscrizione con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016, risulta evidente la urgente necessità per coloro che ritengono di essere beneficiari del contributo di verificare la regolarità della propria posizione.
Qualora da detta verifica risultasse non ottemperato compiutamente uno o più degli adempimenti previsti per poter concorrere al riparto della quota del cinque per mille IRPEF, l 'Ente interessato potrà sanare la propria posizione utilizzando l'istituto di "remissione in bonis", entro il 30 settembre 2016.
Trattasi di una particolare forma di ravvedimento operoso che consente di sanare la mancata esecuzione di adempimenti fiscali richiesti per poter accedere a determinati benefici fiscali, quali la partecipazione alla ripartizione della quota cinque per mille, con il versamento dell’ importo previsto (circ. 38/E-2012) mediante mod. F24 utilizzando il codice tributo 8115, contributo non compensabile con altri crediti di imposta.