
Alla luce delle esperienze acquisite lo scorso anno, la Commissione Ministeriale in cui partecipa anche il CONI, ha ridefinito – ampliandoli - i criteri per l’individuazione dei profili degli atleti-studenti che potranno beneficiare del Programma Sperimentale 2017/2018,
Insieme all’invio della nota MIUR, che stabilisce le modalità di adesione e attivazione della sperimentazione didattica nonché i profili dei destinatari, al fine di divulgare il più possibile tale opportunità, si sintetizzano i passaggi necessari per l’attivazione del programma:
1) il programma sperimentale è rivolto a tutti gli studenti-atleti di alto livello che abbiano le caratteristiche riportate nella Nota MIUR allegata ed è gratuito per gli atleti partecipanti;
2) il programma è attivabile esclusivamente dagli Istituti Scolastici di Scuola Secondaria di secondo grado a partire dal 18 settembre
ed entro il 18 ottobre 2017 secondo la procedura riportata sul portale www.monitor440scuola.it, anche dietro sollecitazione dell’atleta e delle famiglie,
attraverso un apposita richiesta che le Scuole dovranno allegare alla domanda di adesione insieme agli altri documenti previsti (v. allegato A della Nota Miur);
3) l’attivazione del programma da parte della scuola, può essere fatta nella modalità “base” oppure nella modalità “avanzata”, accedendo in questo caso ad una piattaforma digitale quale strumento integrativo a supporto della didattica (nei limiti del numero di accessi consentiti).
Ricordiamo inoltre che il Programma Sperimentale ha identificato le seguenti figure di riferimento:
· docente scolastico referente di progetto (tutor scolastico) individuato dal Consiglio di Classe della Scuola al momento dell’adesione al programma;
· referente di progetto (tutor sportivo) designato dalla Federazione Sportiva, Disciplina Associata o Lega professionistica, anche nell’ambito della ASD/ o Società di appartenenza.
L’appartenenza al profilo di atleta quale possibile beneficiario del programma sperimentale e la comunicazione dei dati del tutor sportivo, dovranno essere certificati da apposita attestazione della Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportive Associata o Lega professionistica di riferimento, su richiesta dell’atleta interessato e/o della ASD o Società di appartenenza.

si pubblica il monitoraggio dell' attività legislativa e parlamentare relativa al mese di giugno 2017.

si pubblica, di seguito, il bando di concorso del Premio Madella 2017, giunto quest’anno alla sua nona Edizione.
Il concorso, organizzato dalla Scuola dello Sport, si propone di diffondere una maggiore sensibilità nei confronti della ricerca scientifica applicata allo sport. Infatti il premio, in memoria del Prof. Alberto Madella, prevede l’assegnazione di tre borse di studio, rispettivamente di 3.000€, 2.000€ e 1.500€ ai candidati che presenteranno, entro il 30 settembre 2017, una ricerca non ancora pubblicata su riviste nazionali o internazionali attinente ai tre campi di ricerca che il prof. Madella ha contribuito a sviluppare:
- Metodi, mezzi e valutazione dell’allenamento e dell’insegnamento dello sport;
- Le scienze sociali applicate al contesto sportivo;
- La gestione, l’organizzazione e la valutazione dell’organizzazione sportiva.
Bando di Concorso Premio Alberto Madella anno 2017

in relazione all’entrata in vigore deII’obbIigo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici per Ie associazioni e Ie societa sportive dilettantistiche, d’intesa con I’Area Affari Legislativi, si osserva quanto segue:
I’articolo 7, comma 11 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, prevede, tra gli altri, I ‘individuazione — con decreto adottato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delegato alto Sport — di linee guida per la dotazione e I ‘impiego, da parte delle società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
In tale contesto, dal 1° luglio 2017, é entrato in vigore I’obbIigo per Ie associazioni e Ie societa sportive dilettantistiche — come definite daII’articoIo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013 — di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici di cui alle disposizioni normative richiamate nel precedente paragrafo.
Le associazioni e Ie società sportive dilettantistiche, a decorrere dal 1 luglio 2017, hanno l’obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita.
Tale obbligo si intende assolto:
- attraverso I ‘utilizzo di un impianto sportivo che sia dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;
- garantendo la presenza di un soggetto debitamente formato alI’uso del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata, durante ogni gara che sia inserita nei calendari delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, nonché durante to svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli Enti di Promozione Sportiva e da altre associazioni e società dilettantistiche.
In termini più concreti, quindi, Ie associazioni e Ie società sportive dilettantistiche dovranno accertarsi: a) che I’impianto dalle stesse utilizzato per la loro attività abbia un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata, nonché b) prima di ogni “Gara" e, attraverso un referente dalle medesime aIl’uopo incaricato, che to stesso sia perfettamente funzionante e regolarmente manutenuto.
Inoltre, al fine di adempiere agli obblighi su di esse gravanti, Ie associazioni e Ie società sportive dilettantistiche - in occasione di “Gare” dalle stesse organizzate aII’ interno degli impianti nei quali praticano la loro attività — dovranno accertarsi e garantirsi la presenza di una persona debitamente formata aII’ uso del defibrillatore ovvero di altro dispositivo salvavita. Per persona debitamente formata, si dovrà fare riferimento a quanto previsto daII’ articoIo 5, comma 7 del decreto ministeriale 24 aprile 2013.
Da ultimo, si evidenzia che l’obbligo di dotazione e impego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita non trova applicazione per Ie gare che si tengano at di fuori degli impianti sportivi (sia coperti che scoperti) e per quelle relative alle attività sportive di cui aII’articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonché a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate neIl’ allegato A al decreto 26 giugno 2017 che viene allegato